Costituire un circolo -> Formare un circolo
Come si forma un circolo del cinema 

Un circolo del cinema nasce dall'iniziativa di un comitato promotore.
 
Nella prima riunione del comitato promotore, si dovranno puntualizzare le basi statutarie del circolo per poi procedere alla elezione del primo consiglio direttivo provvisorio.
 
Il consiglio provvisorio ha la funzione di dare inizio all'attività sociale, e di convocare, entro il primo anno sociale, l'assemblea dei soci cui spetta di eleggere il Consiglio direttivo.
 
Il comitato promotore del circolo può anche, essere costituito dagli animatori di iniziative a carattere cinematografico rientranti nell'attività di enti, istituti, organismi, centri, circoli, scuole o gruppi interessati ad un'opera di dibattito e ricerca culturale orientata in diversi settori. Ad esempio, la sezione-cinema di un circolo culturale, di un centro sociale, o di una associazione, può trasformarsi in circolo del cinema.
 
In casi simili, è evidente che il circolo pur aderendo alla F.l.C.C., mantiene inalterati i precedenti rapporti con l'organizzazione che lo ha promosso. Nell'atto costitutivo si può menzionare l'organismo con cui, avendo il medesimo favorito il formarsi della nuova realtà associativa, il nascente circolo intende mantenere legami organici.
 
 
Atto costitutivo e statuto del circolo

Dopo avere formato il comitato (o un gruppo) promotore, è necessario redigere uno statuto che per le parti riguardanti i requisiti prescritti dalla vigente legislazione cinematografica si attenga scrupolosamente alle formulazioni contenute nello statuto-tipo dei circoli della F.l.C.C.; nelle altre parti lo statuto potrà essere formulato in funzione delle esigenze e delle prospettive di attività del circolo, ed eventualmente ampliato per la specificazione delle sue finalità, ma pur sempre con la giusta attenzione affinché esso rifletta i presupposti e gli orientamenti ai quali si richiama la F.l.C.C.. Tale statuto diverrà poi parte integrante dell'atto costituivo del circolo che può essere registrato anche con atto privato soggetto ad imposta fissa di registro.
 
a - dall'atto costitutivo del circolo devono risultare: denominazione, caratteri e finalità del circolo, data della sua costituzione, sede o recapito, nominativi dei promotori e di coloro che formeranno il comitato direttivo provvisorio, nome del responsabile rappresentante il circolo a tutti gli effetti, delega a tale rappresentante ad apportare allo statuto le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie per il riconoscimento dei circolo da parte del Dipartimento dello Spettacolo;
 
b - dovranno richiedersi due copie dell'atto costitutivo e statuto registrato, una delle quali dovrà essere inviata alla F.l.C.C., accompagnata da una "richiesta di adesione";
 
c - la F.l.C.C., verificata la corrispondenza dell'atto costitutivo e dello statuto alle prescrizioni legislative, provvede a comunicare al Dipartimento dello Spettacolo l'avvenuta costituzione dei circolo e a inviare al circolo medesimo una "dichiarazione di affiliazione" che costituisce riconoscimento dei circolo stesso, il quale può esibirla alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori) o a quanti altri, che abbino titolo, ne facciano richiesta.
 
Per una più puntuale e spesso necessaria conoscenza da parte del circolo, si precisa che l'iter burocratico è il seguente: il Dipartimento dello Spettacolo, ricevuta dalla F.l.C.C. la comunicazione della costituzione e della adesione di un nuovo circolo (che viene poi incluso nell'elenco annuale dei circoli aderenti), verifica lo statuto agli effetti delle leggi n. 1213 e n. 153 provvede a darne comunicazione al Ministero delle Finanze; quest'ultimo a sua volta ne informa la Direzione generale della S.I.A.E., la quale trasmette a tutte le sue sedi e agenzie periferiche gli elenchi annuali dei circoli riconosciuti e per ciò aventi diritto alle esenzioni ed agevolazioni previste dalla normativa in vigore.
 
Codice fiscale:
Il circolo, subito dopo essersi costituito, deve richiedere al competente ufficio locale delle imposte che gli venga attribuito il numero di codice fiscale, in quanto gli potrà essere richiesto dalla S.I.A.E., dall'esercente per l'affitto della sala, dalla agenzia di distribu-zione per il noleggio di film, da altri enti privati, o pubblici, etc.
 
Numero di partita IVA:
i circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali, riconosciute ai sensi dell'art 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dell'art. 14 della legge n. 153 dell'1.3.1994 e successive modificazioni, in quanto organismi non aventi scopo di lucro e non operanti nell'esercizio di impresa, non sono tenuti a richiedere il numero di partita IVA.
 
Per i circoli di cultura cinematografica, il "codice di identificazione" ai fini fiscali è soltanto il numero di codice fiscale.
 
 
Rapporti con la F.l.C.C.

La F.l.C.C. riunisce e federa la maggioranza dei circoli italiani del cinema a orientamento laico. Essa assolve al compito di rappresentare gli interessi dei circoli di fronte alle autorità e agli enti pubblici, al mondo del cinema, alle categorie cinematografiche, agli enti e istituzioni culturali. La F.l.C.C. interviene nelle vicende del cinema e della comunicazione audiovisiva attraverso la elaborazione e la proposta di una politica culturale volta alla maturazione di una coscienza critica negli spettatori, finalizzata ad una sempre maggiore libertà e pluralità d'informazione e di produzione, nonché a contribuire alla modificazione in senso democratico e partecipativo delle strutture e degli apparati preposti o connessi alla produzione culturale e della comunicazione.
 
La F. l. C. C. offre ai circoli un notiziario a carattere interno, cataloghi dei film reperibili sul mercato o presso le cineteche, le associazioni culturali, la indicazione di ipotesi di programma di attività e eventuale appoggio alla loro realizzazione, schede di film o monografie, materiale di documentazione critica e di informazione, la opportunità di partecipare a stages corsi e seminari di formazione, di aggiornamento, di ricerca ed elaborazione su tematiche specifiche, la disponibilità di pubblicazioni proprie o edite da altri, la partecipazione a rassegne, incontri, convegni, mostre organizzati da enti pubblici e privati, l'opera di mediazione per effettuare la ristampa di film d'archivio o ottenere la disponibilità di materiali audiovisivi contemporanei per incrementare la dotazione del repertorio audiovisivo destinato ai circoli.
 
La adesione alla F.l.C.C. comporta alcuni obblighi tassativi per i circoli:
 
a - una formale, richiesta di adesione corredata da una copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
 
b - la richiesta di tessere federali, che vengono inviate gratuitamente dalla F.l.C.C.;
 
c - l'invio ogni anno a inizio anno sociale (1^ gennaio) della conferma di adesione contenente anche la richiesta delle tessere annuali, indicando sistematicamente indirizzo e numero telefonico del circolo e del responsabile (segretario e/o presidente) di precisare sempre nome e cognome, anche se non si sono verificate variazioni da un anno all'altro,
 
d - l'invio insieme ad una relazione scritta della documentazione concernente l'attività che il circolo ha svolto entro l'anno solare (da gennaio a dicembre): schede, programmi, locandine, inviti per dibattiti e incontri, relazioni e presentazioni, ritagli stampa, etc. in triplice copia, da far pervenire alla F.l.C.C. entro il termine massimo del 31 dicembre di ogni anno. Questo consentirà alla F.l.C.C. di dimostrare che il circolo è esistente e realmente funzionante e quindi avrà titolo per essere inserito negli elenchi annuali che vengono consegnati al Dipartimento dello Spettacolo, al Ministero delle Finanze e alla Direzione Generale della SIAE
 
Naturalmente, per qualsiasi ulteriore chiarimento oltre che per eventuali problemi di carattere organizzativo o culturale, i circoli possono rivolgersi alla segreteria nazionale della Federazione o ai centri regionali operanti.
 
Sede sociale: è opportuno che il circolo abbia una sede sociale o un recapito, presso cui indirizzare la corrispondenza e ricevere le iscrizioni. Come sede sociale e recapiti sono consigliabili associazioni, biblioteche, librerie, gallerie di arte, ecc.
 
 
Rapporti con la S.I.A.E.

All'inizio dell'attività, per ottenere il permesso SIAE il responsabile del circolo del cinema dovrà:
 
consegnare la dichiarazione di affiliazione per l'anno sociale in corso
 
consegnare tre copie del programma anche se indicativo
 
compilare una "dichiarazione di inizio attività
 
chiedere la vidimazione delle tessere federali annuali. Per evitare eventuali ritardi nel rilascio del permesso SIAE sarà bene che i circoli chiedano con un certo anticipo alla FICC il certificato di affiliazione e le tessere.
 
I versamenti che il circolo dovrà effettuare alla Siae:
 
il pagamento dei piccoli diritti fissi di segreteria,
 
eventuale deposito cauzionale che verrà restituito a fine attività
 
a chiusura dell'anno sociale (31 agosto) con la consegna delle tessere non vendute il pagamento dei Piccoli Diritti Musicali (P.D.M., in misura del 2,10 % per socio, o tessera vidimata dalla S.I.A.E. venduta - e per proiezione: in genere vengono calcolati forfettariamente); si precisa infine che le quote sociali che costituiscono le entrate, del circolo sono esenti dall'IVA, per effetto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 26/10/72, istitutivo dell'IVA, e successive modificazioni e integrazíoni.
 
Al momento della dichiarazione di inizio di attività presso la S.I.A.E. e della richiesta di vidimazione delle tessere, il circolo deve far presente la sua condizione di "non soggetto all'IVA", e dunque ogni richiesta di pagamento dell'I'VA sulle quote sociali deve essere respinta. Per ogni proiezione i circoli sono, tenuti a compilare il modello 107 e il borderò dove saranno riportati i dati richiesti:
 
- la denominazione del circolo e sede della proiezione
- il titolo dei film, la distribuzione, la produzione, la nazionalità, tipo di proiezione
- orario delle proiezioni
- la firma dell'intestatario del permesso SIAE.
 
Sarà necessario porre sulla pagina dei borderò (distinta d'incasso) la dicitura "Circolo di cultura cinematografico esente dall'imposta sugli spettacoli ai sensi dell'art.44 della legge 1213 del 4.11.65 e dell'art.14 della legge n.153 dell' 1.3.94 e dell'art.21 del DPR 640 del 26/10/72 ed esente dall'IVA ai sensi dell'art.4 del DPR del 29/11/79 n.24." Tale trattamento privilegiato è riservato unicamente ai circoli federati. Si specifica che le proiezioni, alle quali si accede mediante pagamento di biglietto, sono soggette alla ordinaria disciplina erariale e non contemplano i benefici accordati ai circoli dei cinema aderenti alle Associazioni Nazionali riconosciute dal Dipartimento dello Spettacolo. La F.l.C.C., dal canto suo, si premura di segnalare al Dipartimento dello Spettacolo, aggiornandolo di volta in volta, un elenco comprendente i circoli ad essa aderenti e aventi diritto di usufruire dei benefici previsti dalla legge sul cinema. Da parte sua, il Dipartimento dello Spettacolo trasmette detto elenco alla direzione generale della S.I.A.E. allo scopo di accertare il regolare svolgimento dell'attività dei singoli circoli. Quando si proiettano film sprovvisti di nulla osta di circolazione, accanto al titolo del film deve essere posta, sia sul modello 107 che sul borderò (distinta di incasso), - la dicitura "film non rubricato". Per qualsiasi contestazione insorga con la Siae, è possibile- rivolgersi alla Ficc per chiarimenti o consigli.